GUIDE ALL'UNIVERSITA'

A.A. 2008-2009

Corsi di Laurea Magistrale biennali



9.6. Sospensione, interruzione temporanea e ripresa degli studi universitari

  


Modificato il 16/07/2008 18:01


9.6.1. Sospensione

Lo studente che non abbia conseguito alcun credito per un periodo di tempo pari alla durata normale del corso di studi incorre nella sospensione.

Ai fini della sospensione sono conteggiati gli anni accademici a cui lo studente

  • si iscrive senza conseguire crediti;
  • non si iscrive.

Analogamente, tali anni sono conteggiati anche ai fini della decadenza (vedi "Decadenza"). Lo studente sospeso che intenda riprendere gli studi deve presentare presso il Desk Organizzazione eServizi per la Didattica, formale richiesta scritta. Di conseguenza viene valutata la non obsolescenza dei crediti precedentemente acquisiti e indicato inoltre a quale anno di corso lo studente debba iscriversi. La sospensione comporta l'impossibilità per lo studente di compiere presso l'Università atti amministrativi o didattici e di usufruire dei servizi erogati agli studenti.

Gli studenti che riprendono gli studi sono tenuti a  rivolgersi al Servizio TCA (Tasse, Contributi ed Agevolazioni) per quanto riguarda tasse e contributi universitari.


Lo studente che, nonostante la riammissione, continui a non ottenere crediti per un ulteriore anno, incorre nuovamente nella sospensione per gli anni successivi sino alla decadenza.

 

 

 

 

 


Modificato il 03/09/2008 13:24


9.6.2. Interruzione temporanea

Per gli studenti impegnati nell'anno di svolgimento del servizio militare o del servizio civile, per le studentesse madri nell'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, è prevista la possibilità di chiedere l'interruzione temporanea degli studi ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001.

L'interruzione temporanea degli studi comporta l'impossibilità per lo studente di compiere presso l'Università atti amministrativi o didattici e di usufruire dei servizi erogati agli studenti. Gli anni di mancata iscrizione non sono conteggiati nella carriera dello studente ai fini della decadenza. Per ciascun anno di interruzione temporanea lo studente è tenuto al pagamento di un diritto fisso stabilito dal Servizio TCA - Tasse, Contributi e Agevolazioni.


Modificato il 07/07/2008 12:08




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